La battaglia
vinta dal Coordinamento Campano delle
Famiglie per i Diritti delle Persone con Disabilità ha dato respiro
alla pressione di questi lunghi mesi di incertezze.
L’atto finito
sotto accusa è il DCA
108 2014 che “dimezza i servizi socio-sanitari per criteri puramente
ragionieristici”. Precisamente con il decreto
108 i giovani e gli adulti con disabilità mentale non troveranno più
spazio nei semiconvitti, cioè in strutture con regime di semiresidenzialità. Taglia
1.600 posti nei centri diurni socio-sanitari. Tali prestazioni dovrebbero
essere sostituiti, secondo la normativa, da servizi territoriali e di assistenza
residenziale.
Dichiarazione degli avvocati:
In merito al
ricorso in oggetto promosso da circa 200 ricorrenti (in modo diretto o a
mezzo dei tutori a ciò legittimati) avverso i decreti commissariali della
Regione Campania laddove pesantemente incidenti sulle prestazioni
assistenziali, anche in nome del collega Stefano Cinque, comunico che all'esito
della camera di consiglio di ieri 27.05.2015, il TAR Napoli, sez. I, ha accolto la richiesta cautela sia pur ai soli fini
della celere fissazione dell'udienza di merito (allego in
prosecuzione il testo bell'ordinanza).
Colgo con favore la sensibilità mostrata dal Collegio a fronte di una tematica così delicata che in caso di denegata cristallizzazione dei provvedimenti impugnati avrebbe comportato la definitività degli inopinati provvedimenti di drastica riduzione della prestazioni erogate in favore di soggetti deboli in riduzione dei livelli essenziali assistenziali (cd. LEA).Allego quindi il testo dell'ordinanza restando a disposizione per eventuali chiarimenti.Cordialitàavv. Antonio Salerno e Stefano Cinque
contro
Regione Campania in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto
in Napoli, Via Santa Lucia,81,presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale;
Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Settore Sanitario
Regione Campania.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto commissariale della Regione Campania n, 6 del
12,02.2015 con cui, anche reiterando il contenuto dei precedenti decreti
commissariali della Regione Campania n. 121/14, n. 116/14, n, 115/14, n,
114/14, n. 112/14, e, quanto alla determinazione delle tariffe, n. 110/14
nonché, per quanto attiene l'adeguamento dei programmi operativi 2013/2015, n, 108/14,
sì riduce il numero dei complessivi accreditamenti delle prestazioni erogabili
ex art, 26 L, 833/78 dai centri (residenze sanitarie di riabilitazione
estensiva di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale di
strutture private) dislocati sul territorio nelle diverse aree di competenza e
si conferma la procedura di riconversione dei posti letto accreditati per prestazioni
in eccesso entro il 15.03.2015 e in ogni altra parte in cui viene fissata la
medesima data per la definitiva conclusione delle procedure già enucleate nei
precedenti decreti commissariali lesivi;
- nonché, e quali atti pretermessi e collegati, dei decreti
commissariali della Regione Campania n. 121 del 31.10.2014, n. 116 del
31.10.2014, n. 115 del 31.10,2014, n. 114 del 31.10.2014, n. 112 del 31.10.2014
che, appunto, riducono e rideterminano il complessivo numero degli
accreditamenti delle prestazioni erogabili ex art. 26 L. 833/78 dai centri
(residenze sanitarie di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di
disabilità fisica, psichica e sensoriale di strutture private) dislocati sul
territorio e del decreto commissariale n. 108 del 10.10.2014 di preteso
adeguamento dei programmi operativi 2013/2015 agli indirizzi ministeriali in
uno al decreto n. 110 del 22.10.2014 di determinazione delle tariffe per
prestazioni socio sanitarie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Data per letta nella camera di consiglio del 27 maggio 2015
la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Considerato che ai sensi dell’art.55,decimo comma c.p.a.
alle esigenze cautelari dei ricorrenti può essere data adeguata tutela
attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di discussione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare ai soli fini della fissazione
dell’udienza di discussione e per l'effetto fissa per la trattazione di merito
del ricorso l'udienza pubblica del 23 settembre
2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed
è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno
27 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Gianluca Di
Vita, Primo Referendario
Coordinamento Campano delle
Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità
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